REGOLAMENTO SIMPIOS

Art. 1 – (Soci)

Gli aspiranti nuovi soci devono presentare domanda d’iscrizione al Consiglio Direttivo, compilando il modulo predisposto dalla segreteria per la raccolta dei dati anagrafici e professionali. L’ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, previo esame dei requisiti professionali del candidato. Il Consiglio Direttivo è tenuto a prendere in esame le candidature dei nuovi soci in occasione delle sue riunioni.

I soci SIMPIOS rinnovano l’iscrizione con il versamento della quota associativa annuale.

Art. 2 – (Assemblea dei Soci)

L’Assemblea viene convocata dal Presidente dell’Associazione, che ne fissa la sede e l’ordine del giorno e la presiede. L’avviso di convocazione, inviato con le modalità previste dall’art. 7 punto 3 dello statuto, deve contenere anche l’ordine del giorno e specificare i termini dell’adunanza in prima e seconda convocazione.

In via straordinaria, l’Assemblea viene convocata dal Presidente su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori o di almeno 1/10 dei soci aventi diritto al voto. La convocazione deve avvenire entro 60 giorni dalla richiesta, con le modalità di cui al comma precedente.

I soci possono farsi rappresentare con delega scritta; ogni socio potrà avere solo una delega.

Di ogni assemblea viene redatto un sintetico, ma completo verbale da parte del Segretario, che provvederà a farlo pubblicare sul sito internet dell’associazione.

L’elezione degli organi statutari (Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti) può avvenire in Assemblea sia ordinaria sia straordinaria.

Tutti i soci hanno diritto di parola in assemblea. Qualora siano molti i soci che hanno chiesto d’intervenire, è facoltà del Presidente porre un limite temporale ai singoli interventi, uguale per tutti.

Art. 3 – (Votazioni)

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali per l’anno in corso. Per l’elezione degli organi sociali l’elettorato attivo e passivo matura dopo 6 mesi di associazione.

Le deliberazioni dell’assemblea sono adottate a maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto, presenti o rappresentati. L’elezione dei singoli organi è disciplinata dagli articoli che seguono. In tutti gli altri casi valgono le norme generali vigenti per le associazioni. Le votazioni in Assemblea avvengono a scrutinio segreto:

  1. quando si debbano eleggere persone o formulare giudizi su di esse;
  2. in occasione delle elezioni degli organi sociali;
  3. ogni qualvolta ciò sia richiesto dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/4 dei soci presenti o rappresentati.

In tutti gli altri casi la votazione ha luogo per voto palese.

I componenti del Consiglio Direttivo ed i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti possono essere rieletti. Le cariche sociali non sono cumulabili.

Art. 4 – (Elezione Consiglio Direttivo)

Le attività per il rinnovo delle cariche sociali si svolgono come di seguito indicato.

a) Il Presidente SIMPIOS nomina una Commissione elettorale (un Presidente e almeno due componenti, scelti tra i soci), di norma almeno quattro mesi prima della data prevista per l’assemblea.

b) La Commissione elettorale verifica e/o attua gli adempimenti correlati alle elezioni, in particolare

– predisposizione delle schede di presentazione di candidatura, singola e di lista, di cui al successivo punto c

  • invito ai soci a presentare le candidature (sul sito dell’associazione e/o via e-mail), singole o di lista
  • verifica delle candidature, in relazione alla eleggibilità
  • pubblicizzazione delle candidature sul sito dell’associazione (di cui al successivo punto d)
  • predisposizione del materiale per le votazioni.

Per questa attività la Commissione elettorale dovrà potersi avvalere della collaborazione della segreteria nazionale.

c) Raccolta delle candidature. I soci che intendono candidarsi -singolarmente o presentando una lista- devono segnalarlo alla Commissione elettorale, presso la segreteria SIMPIOS, due mesi prima dell’assemblea elettorale, utilizzando le schede predisposte dalla Commissione elettorale e disponibili sul sito. La candidatura singola deve essere accompagnata da uncurriculum vitaeche ne descriva l’impegno professionale e in ambito SIMPIOS (massimo 300 caratteri, spazi esclusi) con foto del candidato ed indicazione dell’ area di appartenenza. La candidatura di lista sarà accompagnata dalle foto dei candidati, dalla indicazione della loro attività professionale e della funzione espletata in SIMPIOS e da un sintetico programma di attività.

d) Pubblicizzazione delle candidature singole e delle liste. Dopo verifica d’idoneità a cura della Commissione elettorale, le candidature (elenco, curricula e programma) saranno pubblicizzate sul sito dell’Associazione, dandone informazione ai soci per via informatica. Ai soci giudicati non idonei sarà data motivata comunicazione (di regola via e-mail, in copia conoscenza anche il presidente SIMPIOS).

e) Elezione del Consiglio Direttivo. Per la votazione viene predisposta una scheda suddivisa in due sezioni, in cui le candidature, di lista e singole, saranno inserite in ordine di presentazione:

– prima sezione: è dedicata all’elezione di colleghi considerati strategici per la Società per specifiche funzioni (es. rapporti con l’estero, attività regionali, rapporti istituzionali, …), indipendentemente dalla loro attività professionale. La scheda riporta liste di sei nomi; uno stesso socio non può essere presente in più liste.

Gli elettori possono esprimere la preferenza per una sola lista.

Risulteranno eletti i colleghi inclusi nella lista più votata;

– seconda sezione: riporta in una lista le candidature per ciascuna delle aree professionali presenti in SIMPIOS: area infermieristica (infermieri, ICI/infermieri specialisti nel rischio infettivo, infermieri pediatrici, assistenti sanitarie, ecc), area laboratoristica (microbiologi, biologi, tecnici, ecc), area di sanità pubblica (medici di direzione sanitaria, igiene, sanità pubblica, epidemiologia, rischio clinico, comitato controllo infezioni, ecc),area clinica (medici infettivologi, chirurghi, rianimatori, anestesisti, ecc), area farmaceutica (farmacisti ospedalieri, di ASL).

Gli elettori potranno esprimere una sola preferenza per ciascuna area professionale.

Risulteranno eletti nove colleghi: i primi due votati per le aree infermieristica, laboratoristica, di sanità pubblica e clinica, che sono attualmente quelle più rappresentate nell’associazione, ed il più votato in assoluto per l’area farmaceutica.

Il numero finale dei componenti del Consiglio Direttivo risulterà pertanto di 15 (6 + 9).

f) Durante l’Assemblea elettorale la Commissione elettorale dovrà curare: la registrazione dei presenti, la convalida delle deleghe, la siglatura e la distribuzione delle schede elettorali.

Alla fine delle votazioni la stessa Commissione procederà allo spoglio delle schede ed alla stesura di un sintetico verbale della seduta, che trasmetterà al Presidente ed al Segretario dell’Associazione.

Art. 5 – (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione procederà alla nomina del Presidente dell’Associazione, del Segretario, del Tesoriere e del Presidente del Comitato scientifico, scelti tra i 15 eletti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti o rappresentati. Gli eventuali astenuti sono computati tra i votanti. I componenti del Consiglio Direttivo possono farsi rappresentare con delega scritta. Ogni componente del Consiglio Direttivo può avere una sola delega scritta.

Nelle votazioni a voto palese, in caso di parità di voti,prevale il voto del Presidente. Nelle votazioni a scrutinio segreto, a parità di voti la mozione s’intende respinta.

I verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario, su apposito registro a fogli numerati, e sottoscritti dal medesimo e dal Presidente. La prima adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Past President o, in sua assenza, dal componente più anziano in età.

Il Presidente deve convocare il Consiglio Direttivo almeno tre volte l’anno, nella sede che riterrà più opportuna, con invito inoltrato via e-mail, contenente anche l’ordine del giorno, trasmesso ai Consiglieri ed ai revisori almeno 20 giorni prima della data fissata.

E’ facoltà del Presidente indire riunioni del Consiglio Direttivo che si svolgano per via telefonica (conference call) o informatica (webinar o altri strumenti).

In caso d’urgenza è ammessa la convocazione via e-mail almeno 48 ore prima dell’adunanza.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato in via straordinaria, con le modalità di cui sopra, su richiesta scritta di almeno 4 consiglieri o del collegio dei revisori, entro 30 giorni dalla richiesta medesima.

IRevisori hanno diritto di parola, ma non di voto. Di norma, una volta l’anno, il Consiglio Direttivo dedica un’adunanza ai problemi regionali (residenziale, in conference call o per via informatica), invitando alla medesima tutti i Delegati Regionali.

Decadono dal Consiglio Direttivo i componenti che per tre volte consecutive risulteranno assenti ingiustificati. Se nel corso del biennio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più componenti del Consiglio Direttivo, il Consiglio medesimo provvede alla loro sostituzione con soci della stessa categoria professionale d’appartenenza.

I nuovi membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica fino alla fine del biennio in corso.

È facoltà del Presidente invitare soci alle riunioni del Consiglio Direttivo, con diritto di parola e non di voto.

Art. 6 – (Presidente)

Nel caso in cui venga meno il Presidente, per dimissioni od altra causa, gli succede ad interim il membro del Consiglio Direttivo più anziano. Il Consiglio Direttivo deve provvedere ad eleggere il nuovo Presidente, scelto tra i suoi componenti, entro 90 giorni dalla vacanza della carica.

Art. 7 – (Collegio dei Revisori dei Conti)

L’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti e del suo Presidente avviene in concomitanza con le elezioni del Consiglio Direttivo, con modalità analoghe a quelle indicate all’articolo 4. La Commissione elettorale raccoglierà anche in questo caso le candidature che verranno riportate in ordine di presentazione sulla scheda elettorale. Ciascun elettore potrà esprimere un solo voto. Risulteranno eletti nell’ordine, in base al numero di voti raccolti, il Presidente, i due membri effettivi, i due membri supplenti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi almeno una volta l’anno, redigendo e sottoscrivendo un verbale dei controlli effettuati su apposito registro a pagine numerate. Deve altresì presentare al Tesoriere una relazione scritta a commento del rendiconto finanziario. Il Collegio può delegare uno dei suoi componenti per il controllo di determinati atti, ratificando peraltro collegialmente il suo operato.

Art. 8 – (Sezioni Regionali)

Le Sezioni Regionali sono guidate da un Delegato Regionale, affiancato da almeno due Consiglieri scelti dal medesimo tra le altre categorie professionali di soci, ove possibile. Il Delegato Regionale è nominato dal Consiglio Direttivo; dura in carica due anni e può essere rieletto. Sede della Sezione Regionale è di norma coincidente con la sede di lavoro ove opera il Delegato Regionale.

Art. 9 – (Cariche Nazionali)

Qualora si renda vacante la carica di Segretario, Tesoriere e Presidente del Comitato scientifico, il Presidente dell’Associazione è tenuto a provvedere alla surroga entro 60 giorni dall’inizio della vacanza. Entro lo stesso termine è tenuto a provvedere il Consiglio Direttivo in caso di vacanza della carica di Delegato Regionale.

Art. 10 – (Rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applica la normativa nazionale in materia di Associazioni.

 

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