Articolo 1 – DENOMINAZIONE, DURATA e SEDE

  1. È costituita, a norma dell’articolo 36 del Codice Civile, una associazione con la denominazione di “Società Italiana Multidisciplinare per la Prevenzione delle Infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie” (SIMPIOS) (in seguito per semplicità definita Associazione).
  2. L’Associazione ha durata illimitata ed ha sede in Milano . In relazione alle esigenze logistiche dell’Associazione. il Consiglio Direttivo può trasferire l’indirizzo della sede dell’Associazione nell’ambito della stessa città ed istituire sedi e sezioni distaccate nel territorio italiano e all’estero.

Articolo 2 – FINALITA’

  1. SIMPIOS è la società scientifica a composizione multidisciplinare che raggruppa e rappresenta i professionisti sanitari che, attraverso differenti percorsi formativi e la pratica professionale successivi a una laurea magistrale o triennale in ambito sanitario, hanno acquisito le conoscenze e le competenze riconosciute a livello internazionale come necessarie per svolgere, con diverse qualifiche e posizioni all’interno delle strutture sanitarie, le idonee attività di prevenzione, sorveglianza e controllo delle infezioni nelle organizzazioni sanitarie (infezioni correlate all’assistenza) delineate dalle circolari del Ministero della Sanità 52/85 e 8/88.

L’ Associazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente le seguenti finalità:

a) favorire il contributo multidisciplinare e l’integrazione e valorizzazione delle esperienze già esistenti sulla prevenzione delle infezioni in ambito sanitario;
b) promuovere e valorizzare la professionalità degli operatori sanitari impegnati nella prevenzione e controllo delle infezioni nelle organizzazioni sanitarie;
c) organizzare e realizzare iniziative di formazione, informazione, documentazione e divulgazione scientifica, quali:
• convegni, seminari e incontri formativi;
• borse di studio formative per operatori sanitari che vogliano impegnarsi nello studio, prevenzione e controllo delle infezioni nelle organizzazioni strutture sanitarie;
• redazione, pubblicazione e diffusione di documenti, lavori, scientifici e strumenti didattici, ecc. sulla prevenzione e controllo delle infezioni nelle organizzazioni strutture sanitarie;
d) promuovere iniziative di ricerca e studio relativamente alle infezioni associate alle organizzazioni strutture sanitarie.

2. L’adesione all’Associazione è riservata a operatori sanitari impegnati nella prevenzione e controllo delle infezioni nelle organizzazioni  strutture sanitarie. L’Associazione non persegue finalità sindacali, non esercita attività imprenditoriali e non partecipa ad esse, salvo quelle necessarie per le attività istituzionali e di formazione continua.

Articolo 3 – PATRIMONIO

1. L’Associazione provvede al conseguimento dei propri fini istituzionali con i proventi derivanti dal tesseramento annuale e dagli eventuali contributi pubblici e/o privati e da ogni altra eventuale entrata propria o che comunque le pervenga, previa accettazione del Consiglio Direttivo.

2. L’esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l’anno solare.

3. Gli eventuali utili di gestione, anche di natura commerciale, marginali ed occasionali, dovranno essere reinvestiti nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Associazione.

4. In caso di scioglimento o cessazione dell’attività, il patrimonio dell’Associazione sarà devoluto interamente, con vincolo di scopo, ad organismi od enti, pubblici e/o privati, che perseguono medesime finalità oppure dato in beneficenza per scopi affini a quelli di cui al precedente articolo.

5. Entro 15 giorni dall’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci, il bilancio preventivo dell’esercizio in corso e il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente devono essere pubblicati sul sito web istituzionale dell’Associazione.

6. Tutti gli incarichi professionali devono essere pubblicati sul sito web dell’Associazione entro 120 giorni dal pagamento del corrispettivo.

Articolo 4 – SOCI

1. Sono ammessi a far parte dell’Associazione in qualità di soci quanti ne condividano gli obiettivi e ne facciano richiesta mediante formale domanda d’ammissione, che dovrà essere sottoscritta, come presentazione, da un socio effettivo.

2. L’ammissione a socio è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo. L’ammissione degli Associati avviene su domanda degli interessati, redatta sugli appositi moduli inviati al Consiglio Direttivo. Sulle domande di ammissione dei nuovi Associati il Consiglio Direttivo delibera a propria discrezione e comunica, con provvedimento motivato, il suo accoglimento o reiezione entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della domanda con lettera raccomandata, posta elettronica certificata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento. La deliberazione è annotata nel libro degli associati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

3. L’iscrizione a Socio è inoltre subordinata al versamento della quota annua associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. Non è ammessa la presenza di associati temporanei. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l’anno successivo e tenuti al versamento della quota annuale di associazione.

4. I soci si impegnano ad osservare lo Statuto e le deliberazioni degli organi sociali ed a difendere il buon nome dell’Associazione.

5. I soci, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, hanno la facoltà di:

a) esercitare, dopo un’anzianità di iscrizione di almeno 6 mesi, il diritto di elettorato attivo e di elettorato passivo nell’Assemblea dei Soci;
b) partecipare a tutte le iniziative promosse dall’Associazione;
c) usufruire dei servizi e delle prestazioni che l ‘Associazione può offrire;
d) godere di ogni altro eventuale beneficio associativo.

6. In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata.

7. Il Socio, che per qualunque causa abbia cessato di appartenere all’Associazione, non ha più alcun diritto né sulle quote di iscrizione versate in precedenza né tantomeno sul patrimonio sociale.

8. La quota associativa non è trasmissibile ad alcun titolo.

Articolo 5 – ORGANI SOCIALI

1. Sono Organi sociali dell’Associazione:
 – l’Assemblea dei Soci (ordinaria e straordinaria);
 – il Consiglio Direttivo;
 – il Presidente;
 – il Vice-Presidente;
 – il Segretario;
 – il Tesoriere;
 – il Comitato Scientifico;
 – il Presidente del Comitato Scientifico;
 – il Collegio dei revisori dei conti.

2. Ai componenti degli organi sociali non spetta alcun compenso per l’esercizio e l’espletamento delle funzioni attribuitegli dal presente Statuto sociale.

3. Ai componenti gli organi sociali viene garantito il rimborso delle spese documentate sostenute per ragione dell’ufficio ricoperto compatibilmente con le risorse dell’Associazione.

Articolo 6 – ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L’Assemblea dei Soci rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità delle normative di legge vigenti e del presente Statuto, obbligano tutti coloro che appartengono o aderiranno successivamente all’Associazione.

2. L’Assemblea dei Soci, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno, oppure con decisione del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori o quando ne è fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo degli associati.

3. La convocazione dei soci deve avvenire, a cura del Presidente, anche mediante invio di email ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli iscritti risultanti dal Libro degli Aderenti all’Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo ed ai revisori dei conti almeno venti giorni prima.

4. I soci possono essere rappresentati nell’Assemblea con delega scritta purché il delegato non sia membro del Consiglio Direttivo o Revisore dei conti; ogni socio non può rappresentare al massimo due altri soci.

5. L’Assemblea dei Soci è legalmente costituita e delibera in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

6. Spetta in particolare all’Assemblea dei Soci:

a) eleggere nel proprio seno i componenti Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti con votazione a scrutinio segreto;
b) approvare le relazioni programmatica e consuntiva, presentate dal Presidente, la gestione economico-finanziarla e l’attività svolta e da svolgere;
c) deliberare in ordine ad ogni altro eventuale oggetto di competenza attinente alla gestione sociale;
d) approva i bilanci consuntivi e preventivi

7. Il socio che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione dell’Associazione, deve darne notizia agli altri soci, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata. La deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell’Associazione possono essere impugnate, qualora possano recare danno, dai soci assenti, dissenzienti od astenuti e dai consiglieri.
L’impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla data della deliberazione.
L’annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga i consiglieri a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità.

8. Le modifiche allo statuto e lo scioglimento dell’Associazione sono deliberati dall’Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno quattro quinti dei soci presenti che costituiscano almeno la metà dei soci iscritti oppure possono essere deliberate dal Consiglio Direttivo all’unanimità e ratificate dall’Assemblea con maggioranza semplice.

Articolo 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea dei Soci, rimane in carica due anni ed è formato da un numero variabile, a discrezione dell’Assemblea, compreso tra 11 e 19 membri rieleggibili, aderenti all’Associazione, incluso il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Presidente del Comitato scientifico, rappresentativi delle diverse professionalità presenti tra gli iscritti all’Associazione.

2. In caso di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, restando comunque in carica la maggioranza degli stessi, il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di sostituire o integrare tali componenti per cooptazione.

3. Il Consiglio Direttivo è convocato senza formalità su iniziativa del Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia stata fatta richiesta da almeno quattro consiglieri o dal Collegio dei Revisori. La convocazione è fatta per e-mail con prova avvenuto ricevimento, contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco della materia da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti almeno 20 giorni prima.

4. Il Consiglio Direttivo è legalmente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri e delibera con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

5. Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere decisionale sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’Associazione e per la direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria della stessa; esso rappresenta l’Associazione e risponde solidalmente, insieme con il Presidente e coloro che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione, delle obbligazioni assunte.

6. Spetta inoltre ed in particolare al Consiglio Direttivo:

a) qualora non vi abbiano provveduto gli associati in sede di nomina, eleggere nel proprio seno il Presidente, i Vice-Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere;
b) individuare il Presidente e i componenti del Comitato Scientifico e i membri delle altre eventuali cariche sociali da sottoporre all’Assemblea;
c) redige i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
d) ammettere all’Associazione nuovi aderenti;
e) operare per il raggiungimento dello scopo sociale adottando ogni disposizione necessaria;
f) stabilire entro il 30 novembre di ciascun anno l’importo delle quote annue associative e decidere motivatamente sull’ammissione e sull’espulsione temporanea o definitiva dei Soci.
g) istituire Gruppi di Aggregati o Sostenitori, composti da persone ed enti, non associati, interessati alla disciplina e che condividono gli obbiettivi Statutari della Società, accettandone i componenti e scegliendone i coordinatori, anche fra i non Associati, e determinando, se necessario, le linee guida ed i regolamenti alle quali detti Gruppi di Aggregati o Sostenitori si dovranno attenere.

7. Il consigliere che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione dell’Associazione, deve darne notizia agli altri consiglieri, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata. La deliberazione del consiglio direttivo adottata in presenza di un eventuale conflitto di interessi, deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per l’Associazione dell’operazione.
Nei casi di inosservanza dell’obbligo di comunicazione da parte del consigliere interessato ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio direttivo adottate con il voto determinante del consigliere interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno all’Associazione, possono essere impugnate dai consiglieri entro novanta giorni dalla loro data.
L’impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti da parte del consigliere interessato.
Il consigliere interessato risponde dei danni derivati all’Associazione dalla sua azione od omissione.

8. Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo, già in fase di candidatura, devono rilasciare una specifica dichiarazione di non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, che possano creare situazione di conflitto di interesse. La partecipazione ad attività svolte nell’ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM) è consentita.

9. Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo, già in fase di candidatura, devono rilasciare una specifica dichiarazione di non aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività dell’Associazione.

Articolo 8 – IL PRESIDENTE

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo nel proprio seno, è il legale rappresentante dell’Associazione culturale e ne detiene la firma sociale, dura in carica due anni; il Presidente non è rieleggibile nel biennio immediatamente successivo.

2. Al Presidente compete tra l’altro di:

a) verificare la validità della costituzione dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo che presiede;
b) sovrintendere alla realizzazione del programma di attività dell’Associazione, assicurare l’esecuzione delle deliberazioni degli Organi Sociali e garantire l’osservanza, il rispetto e l’attuazione del presente Statuto sociale;
c) rappresentare l’Associazione, mantenere contatti e promuovere collaborazioni nei confronti di enti pubblici ed organizzazioni private, altre associazioni scientifiche;
d) esercitare con potestà d’iniziativa ed autonomia di scelta le funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio Direttivo con responsabilità di risultato;
e) adottare, in caso di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sentiti se possibile, anche informalmente, i componenti dello stesso. Qualsiasi decisione presa in questo modo deve successivamente essere sottoposta a ratifica del Consiglio Direttivo;
f) ogni altra funzione espressamente non riservata e/o non attribuita ad altri organi sociali dell’Associazione.

3. Il Vice-Presidente coadiuva e sostituisce (in caso di assenza o impedimento) con firma libera il Presidente.

Articolo 9 – IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’assemblea e del Consiglio; coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nelle attività che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell’Associazione. Cura l’archivio dell’Associazione, delle cariche sociali e delle iniziative nazionali e regionali. Cura i collegamenti con i Delegati regionali.
Il Segretario cura la tenuta del Libro dei Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli Aderenti all’Associazione.

2. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto economico-finanziario consuntivo e quello preventivo. Esprime parere non vincolante su ogni voce di spesa proposta dal Consiglio Direttivo. Provvede al costante aggiornamento dell’elenco dei soci.

Articolo 10 – IL COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato Scientifico è costituito da almeno quattro membri più il Presidente, scelti fra i soci e nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, che durano in carica due anni.

2. Al Comitato Scientifico compete tra l’altro di operare per il raggiungimento degli scopi sociali dell’Associazione attraverso:

a) la redazione di una rivista o foglio informativo dell’Associazione;
b) la promozione di iniziative di formazione, informazione, documentazione e divulgazione scientifica;
c) la promozione di iniziative di studio e ricerca relativamente alle infezioni associate alle organizzazioni sanitarie.

3. Il Comitato Scientifico verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico scientifica, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

4. Il Comitato Scientifico cura la pubblicazione e l’aggiornamento sul proprio sito web, ed eventualmente su altri strumenti di comunicazione associativa, della propria attività scientifica (linee guida, procedure, documenti ufficiali).

Articolo 11 – IL PRESIDENTE DEL COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Presidente del Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo e partecipa stabilmente alle riunioni di questo con diritto di voto.

2. Il Presidente del Comitato Scientifico dura in carica due anni ed è rieleggibile nel biennio immediatamente successivo.

3. Al Presidente del Comitato Scientifico compete tra l’altro di:

a) collaborare alla realizzazione del programma di attività dell’Associazione, con particolare riguardo alla promozione delle attività di formazione, informazione e documentazione e dei progetti di studio e ricerca;
b) sovrintendere alle attività del Comitato Scientifico;
c) presentare a Consiglio Direttivo le proposte del Comitato Scientifico e relazionare sulle attività di questo;
d) verificare la qualità delle attività svolte, riferendone al Consiglio Direttivo.

Articolo 12 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti nominati dall’Assemblea (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo). La carica di membro del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con ogni altra carica interna all’Associazione.

2. L’Assemblea nomina il Collegio dei Revisori, nonché il suo Presidente.

3. La durata in carica è di due anni e sono rieleggibili. Per il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per membri del Consiglio Direttivo.

4. I Revisori dei Conti vigilano sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e, con diritto di voto, all’Assemblea dei soci ove rivestano tale qualità; verificano la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi libri. Controllano le entrate sociali, le spese e la gestione dei fondi, nonché il patrimonio dell’Associazione affinché gli atti di amministrazione siano conformi allo Statuto, alle deliberazioni dell’Assemblea dei soci ed alla legge.

5. I Revisori dei Conti hanno altresì il compito di dare pareri sui bilanci annuali redigendo la relativa relazione per l’Assemblea dei soci.

Articolo 13 – BILANCIO

L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Ricorrendone i presupposti, entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio.
Durante la vita dell’organizzazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Gli avanzi di gestione andranno ad incrementare il patrimonio dell’Associazione, che potrà essere costituito da qualsiasi bene materiale o immateriale.

Articolo 14 – NORMA DI RINVIO

1. Sull’ interpretazione del presente Statuto sociale decide l’Assemblea dei Soci mediante apposito atto scritto con validità permanente.

2. Per quanto invece non espressamente previsto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare a quelle in materia di Associazionismo contenute nel Libro I, Titolo II, Capi II e III del Codice Civile.

Articolo 15 – REGOLAMENTO

L’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo da adottarsi con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, potrà adottare un Regolamento che disciplinerà il funzionamento dell’Associazione.

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